L'Autore osserva che la donazione "indiretta" di una partecipazione, sotto forma di donazione della partecipazione nella società holding cui la partecipazione è stata previamente conferita in regime fiscale di realizzo controllato ex art. 177 co. 2 o 2-bis del TUIR, non determina vantaggi fiscali ai fini delle imposte sul reddito, ma deve essere analizzata ai fini dell'imposta sulle donazioni, rispetto alla quale è opportuno valutare la natura lecita o indebita ex art. 10-bis della L. 212/2000.Qualora la valutazione sia quella della natura indebita del vantaggio fiscale e dell'assenza di sostanza economica della scelta di anteporre alla donazione il conferimento, per la persona fisica donante potrà essere utile evidenziare le valide ragioni extrafiscali non marginali alla base della scelta di procedere mediante donazione delle partecipazioni nella società holding previamente costituita, anziché procedere alla donazione "diretta" delle partecipazioni nella società operativa. Tanto più laddove fosse nelle condizioni di evidenziare che, qualora avesse proceduto alla donazione "diretta" delle partecipazioni nella società operativa, avrebbe potuto giovarsi della disapplicazione dell'imposta sulle donazioni ex art. 3 co. 4-ter del D.lgs. 346/90