Con la risposta a interpello 8.9.2025 n. 232, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l'altro, che il professionista delegato che procede alla vendita di un immobile strumentale pignorato nell'ambito di una procedura esecutiva in danno di un imprenditore deceduto è tenuto ad emettere fattura in nome e per conto dell'erede, se questi ha continuato l'attività del defunto; a tal fine non rileva la circostanza che non siano stati assolti gli adempimenti fiscali funzionali alla regolarizzazione della successione. La cessione a seguito di una espropriazione forzata può considerarsi effettuata nell'esercizio dell’impresa laddove il debitore esecutato sia soggetto passivo e i beni siano strumentali all'attività di impresa. Nel caso oggetto di interpello, in cui il debitore esecutato era deceduto e aveva cessato la partita IVA, l’Agenzia afferma che "pur non risultando agli atti che siano stati assolti gli adempimenti fiscali “funzionali alla "regolarizzazione" della vicenda successoria la cessione del bene "ha avuto luogo in regime di impresa", posto che esso non è mai uscito dalla disponibilità dell'erede. Ne consegue che la vendita dell'immobile strumentale va considerata esente da IVA ex art. 10 comma 1n. 8-ter del DPR 633/72, non essendo stata esercitata nei termini l'opzione per l'imponibilità, e il professionista delegato è obbligato all'emissione della fattura elettronica in nome e per conto dell'erede soggetto passivo.