Il finanziamento prededucibile è autorizzato dal Tribunale durante la composizione negoziata della crisi, ex art. 22 co. 1 lett. a) del D.lgs. 14/2019, purché ne sia verificata la funzionalità rispetto sia alla prosecuzione dell'attività aziendale, sia alla miglior soddisfazione del ceto dei creditori in rapporto alle soluzioni alternative a supporto della continuità. Il tema è stato ripreso dal Tribunale di Bologna 8.5.2025, ove, nel valutare questa richiesta, i giudici hanno valorizzato il parere dell'esperto. Sotto questo profilo, il Tribunale ha rilevato che la mancata erogazione delle linee di credito da parte delle banche avrebbe inevitabilmente compromesso l'attività della ricorrente che - oltre a non poter partecipare a nuove gare d'appalto - si sarebbe venuta a trovare in difficoltà rispetto alla possibilità di acquisire gli approvvigionamenti per l'avanzamento delle commesse già in essere, con il rischio di subire, oltre all'escussione delle garanzie prestate, anche l'applicazione di penali contrattuali per i ritardi nell'esecuzione degli appalti in corso. I giudici hanno ritenuto che l'autorizzazione all'ottenimento delle garanzie bancarie coperte da prededuzione, in base a quanto previsto dall'art. 22 co. 1 lett. a) del D.lgs. 14/2019, poteva essere concessa in relazione alle linee di credito esistenti, purché nei limiti della preesistente regolamentazione contrattuale.