Con la risposta a interpello 9.9.2025 n. 233, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme eventualmente trattenute dal datore di lavoro in capo ai dipendenti per optional aggiuntivi, richiesti dagli stessi, sui veicoli concessi in uso promiscuo, non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, non essendo compresi nella valorizzazione delle tabelle ACI. La citata disposizione, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione "al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente", va riferita non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI. Nella determinazione di tali valori, l'ACI tiene infatti conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l'automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso.