L'Autore segnala la risposta a interpello della DRE Toscana n. 911-260/2025 che si occupa del trattamento fiscale della trasformazione agevolata da società commerciale a società semplice ex art. 1co. 31 - 36 della L. 207/2024.Ai fini delle imposte sui redditi, si afferma che la plusvalenza ottenuta quale differenza tra il valore attribuito al bene e il suo valore netto contabile, pur non concorrendo alla determinazione della base imponibile, costituisce una riserva di utili da tassare come dividendo con aliquota del 26% per la quota che eccede la plusvalenza già assoggettata a imposta sostitutiva (8%).Il caso di specie riguarda la trasformazione in società semplice di una società a responsabilità limitata, costituita nel 2007, avente ad oggetto l'attività di locazione immobiliare, con unità immobiliari acquisite con contratto di leasing e con esecuzione di interventi edili di ristrutturazione e poi riscattate. Con riferimento all'imposizione indiretta, l'istante riteneva che la base imponibile IVA potesse essere stabilita per un importo inferiore alla sommatoria del prezzo di riscatto e di tutti i canoni pagati, tempo per tempo, al netto della quota interessi, e di eventuali deprezzamenti di valore stante i contenuti di un datato documento di prassi. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate non ha condiviso tale impostazione affermando invece che "la base imponibile deve essere calcolata tenendo anche conto dei canoni leasing pagati alla società concedente prima del riscatto".