Con la norma di comportamento 11.9.2025 n. 231, AIDC ha formulato una massima secondo cui le note divariazione IVA in diminuzione di cui all'art. 26 co. 2 e 3-bis del DPR 633/72 possono essere emesse:
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a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni previste da dette disposizioni;
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non oltre il termine di decadenza per l'attività accertativa riferita all'anno in cui sorge il diritto a emettere la nota.
Secondo AIDC, difatti, il riferimento che l'art. 26 del DPR 633/72 effettua nei confronti dell'art. 19 co. 1del DPR 633/72 non è tale da comportare un rinvio anche al termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.
Il termine ultimo per emettere le note in diminuzione, secondo una lettura sistematica delle disposizioni, dovrebbe invece corrispondere al termine di decadenza per l'attività di accertamento. Non sarebbe conforme ai principi di neutralità un termine di decadenza restrittivo e variabile a seconda del momento in cui si verifica il fatto costitutivo per l'emissione della nota.