Con la risposta a interpello 10.9.2025 n. 237, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la ricarica elettrica delle auto in uso promiscuo ai dipendenti, effettuata presso colonnine pubbliche utilizzando una card con addebito del costo a carico della società, non costituisce fringe benefit tassato in capo al dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR. In linea generale, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, inquanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI. Viene inoltre chiarito che le somme eventualmente addebitate al dipendente in relazione all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo, relative alla quota eccedente il limite chilometrico stabilito dalla società, non possono essere portate in diminuzione del valore forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI, al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione. Tali somme dovranno quindi essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.