Con la massima 22.7.2025 n. 20, il Consiglio Notarile di Milano ha affrontato l'ambito applicativo delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c.; tale disposizione consente a fondazioni e associazioni di attuare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni, salvo un divieto espresso dell'atto costitutivo. Gli Autori osservano che l'assenza di una previsione statutaria contraria va letta nell'ottica del principio di sussidiarietà, come forte valorizzazione dell'autonomia statutaria nella determinazione delle regole dell'ente; in merito, il Consiglio Notarile di Milano chiarisce che l'atto costitutivo può escludere il ricorso solo ad alcune delle operazioni straordinarie, ammettendone altre.