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Detrazioni Irpef per figli a carico - novità della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) - effetti sulle spese sostenute dai genitori – chiarimenti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.9.2025 n. 243)

Pubblicato il 16 settembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con la risposta a interpello 15.9.2025 n. 243, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che al compimento del 30° anno di età del figlio fiscalmente a carico, non disabile, non si ha più diritto alle detrazioni per familiari a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR, ma non viene meno per i genitori la possibilità di fruire nella dichiarazione dei redditi delle deduzioni dal reddito e delle detrazioni d'imposta spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell'interesse dei figli fiscalmente a carico (si veda anche la precedente circ.16.5.2025 n. 4, § 1.3). Per effetto dell'art. 1 co. 11 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), a partire dall'1.1.2025 sono state infatti abolite le detrazioni IRPEF di cui all'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR per i figli a carico con più di 30 anni di età che non siano disabili. L'art. 12 co. 4-ter del TUIR stabilisce però che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nello stesso art. 12, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione di cui alla lett. c) del precedente co. 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione. Pertanto, nel rispetto del requisito reddituale affinché il figlio possa essere considerato fiscalmente a carico (2.840,51 euro annui, elevati a 4.000,00 euro annui per i figli fino a 24 anni di età), il venir meno delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 12 del TUIR non preclude ai genitori la possibilità di fruire nella propria dichiarazione dei redditi delle deduzioni dal reddito e delle detrazioni d'imposta spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell'interesse dei figli fiscalmente a carico, ai sensi degli artt. 10 e 15 del TUIR. Analogamente, i genitori possono continuare a fruire, ad esempio:
  • dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o prestazioni di servizi in relazione ai propri figli, anche nell'ambito del c.d. "welfare aziendale" (art. 51del TUIR);
  • dell'incremento da 1.000,00 a 2.000 euro annui della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, in presenza di figli fiscalmente a carico (art. 51 co. 3 del TUIR e art. 1 co. 390 - 391 della L. 207/2024).

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