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Criteri distintivi - obiettivi perseguiti - rilevanza (Cass. 13.9.2025 n. 25143)

Pubblicato il 16 settembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con l'ordinanza 13.9.2025 n. 25143, la Corte di cassazione ha affermato che il criterio distintivo tra le spese di rappresentanza e pubblicità deve essere individuato negli obiettivi perseguiti. Infatti, le prime sono sostenute per accrescere l'immagine della società e le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad un'aspettativa di incremento delle vendite, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale dei prodotti e servizi commercializzati. Pertanto, secondo la Suprema Corte, non corrisponde alla realtà né normativa, né giurisprudenziale italiana la supposta esistenza di una prassi nazionale che fondi la distinzione tra spese di rappresentanza e pubblicità non sulla trasmissione di un messaggio sull'immagine della società oppure sul prodotto aziendale, ma sul carattere gratuito della prestazione di servizi.

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).