In base alle risposte a interpello Agenzia delle Entrate n. 115/2025 e 479/2023, la possibilità di recuperare la detrazione IVA mediante presentazione di una dichiarazione integrativa "a favore" è consentita nella sola ipotesi in cui la fattura di acquisto ricevuta sia stata preventivamente annotata nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72. L'omessa registrazione nei termini equivarrebbe, per l'Agenzia, ad una definitiva rinuncia al diritto, che precluderebbe la possibilità di presentare la suddetta dichiarazione integrativa. 
Sul tema è intervenuta l'AIDC LAB (documento n. 6/2025) con un focus in cui si sottolinea in particolare la non conformità di tale posizione con la normativa e la giurisprudenza unionale e interna, nonché con la precedente prassi della stessa Agenzia. I giudici comunitari e quelli di legittimità hanno escluso che il diritto alla detrazione possa essere negato in presenza dei requisiti sostanziali se sono state commesse esclusivamente violazioni formali (v. Cass. 9.2.2023 n. 3902). Va, inoltre, sottolineato, che la stessa Amministrazione finanziaria in passato aveva assunto una posizione differente. Nella C.M. 24.12.97 n. 328 veniva precisato che: "Per quanto riguarda la registrazione delle fatture (…), la legge non subordina l'esercizio del diritto di detrazione al rispetto di tale adempimento formale".