I soggetti passivi IVA che aderiscono al regime One Stop Shop dichiarano e versano trimestralmente, nello Stato membro di identificazione, l'imposta dovuta sulle vendite a distanza intracomunitarie e sulle prestazioni di servizi B2C transfrontaliere rilevanti negli altri Stati membri, senza necessità di registrazioni multiple nell'Ue. Occorre però tenere presente che nella dichiarazione trimestrale non è possibile detrarre, dall'IVA a debito, l'imposta assolta sugli acquisti afferenti operazioni in regime speciale. Tale importo, dunque, nel rispetto del principio di neutralità dell'IVA, andrà recuperato mediante procedure differenti. Ad esempio, un soggetto stabilito in Italia che abbia aderito all'OSS Ue potrà esercitare la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti effettuati in Italia, ove spettante ex art. 19 e ss. del DPR 633/72, dall'ammontare dell'IVA dovuta su altre operazioni, diverse da quelle rientranti nell'OSS. Si ritiene, peraltro, che ciò possa avvenire nelle liquidazioni periodiche o nella dichiarazione annuale. In assenza di operazioni imponibili in Italia, l'IVA a credito dovrebbe comunque poter essere indicata nel modello dichiarativo, chiedendone il rimborso in presenza dei requisiti di cui all'art. 30 del DPR633/72 o utilizzando il credito in compensazione o, ancora, riportandolo a nuovo nell'anno successivo (in senso analogo si era espressa l'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 22/2016, con riferimento al regime MOSS).