Nel corso di un incontro con la stampa specializzata del 18.9.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014 i ricavi o i compensi percepiti si determinano secondo il principio di cassa; di conseguenza, la verifica del superamento del limite di 85.000 euro ai fini della permanenza nel regime andrà effettuata applicando il medesimo principio. In particolare, concorrono al superamento sia del limite di 85.000 euro di cui all'art. 1 co. 54 della L.190/2014, sia di quello di 100.000 euro di cui all'art. 1 co. 71 della L. 190/2014, solo le somme incassate nell'anno di riferimento, a prescindere dal fatto che le relative prestazioni siano state effettuate nell'anno precedente.