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Adeguatezza degli assetti - mancata osservanza – revoca dell'amministratore (Trib. Venezia 26.8.2025)

Pubblicato il 18 settembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

La crisi è definita come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" (art. 2 co. 1 lett. a) del D.lgs. 14/2019). L'art. 3 co. 3 lett. b) del CCII, al fine di intercettare tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa e imporre l'istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, dispone che tali assetti possono considerarsi "adeguati" se prevedono anche "la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi". L'art. 3 co. 3 del D.lgs. 14/2019 definisce le caratteristiche che deve presentare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile per essere in grado di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale, così come prescritto dall'art. 2086 c.c. Per le società vanno anche osservate le prescrizioni del Codice civile, contenute negli artt. 2381 e 2403c.c. In caso di omessa istituzione degli "adeguati assetti organizzativi", gli amministratori possono essere chiamati a una responsabilità risarcitoria. Il Tribunale di Venezia 26.8.2025 ha osservato come l'amministratore che non predispone assetti adeguati commette una violazione gestoria, che può costituire fonte di responsabilità.

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