L'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita nel corso di una videoconferenza tenutasi il 18.9.2025, ha affermato che, ai fini dell'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 1 co. 48-bis della L.207/2024 per la determinazione del fringe benefit, è necessario che le autovetture immatricolate dall'1.7.2020 al 31.12.2024, già possedute dal datore di lavoro al 31.12.2024, vengano concesse in uso promiscuo al dipendente con contratto di assegnazione entro il 30.6.2025 e consegnate dall'1.1.2025 al 30.6.2025. La seconda parte del citato co. 48-bis prevede infatti l'applicazione del regime di cui all'art. 51 co. 4 lett.a) del TUIR, in vigore fino al 31.12.2024 anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e sia stato consegnato al dipendente nel primo semestre 2025. Resta fermo che è necessario che, nel periodo compreso tra l'1.7.2020 al 30.6.2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 10/2025, § 1.2).