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Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - auto possedute al 31.12.2024 e concesse entro il 30.6.2025 - applicazione del regime transitorio per la determinazione del fringe benefit (risposte Agenzia delle Entrate videoconferenza 18.9.2025)

Pubblicato il 19 settembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita nel corso di una videoconferenza tenutasi il 18.9.2025, ha affermato che, ai fini dell'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 1 co. 48-bis della L.207/2024 per la determinazione del fringe benefit, è necessario che le autovetture immatricolate dall'1.7.2020 al 31.12.2024, già possedute dal datore di lavoro al 31.12.2024, vengano concesse in uso promiscuo al dipendente con contratto di assegnazione entro il 30.6.2025 e consegnate dall'1.1.2025 al 30.6.2025. La seconda parte del citato co. 48-bis prevede infatti l'applicazione del regime di cui all'art. 51 co. 4 lett.a) del TUIR, in vigore fino al 31.12.2024 anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e sia stato consegnato al dipendente nel primo semestre 2025. Resta fermo che è necessario che, nel periodo compreso tra l'1.7.2020 al 30.6.2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 10/2025, § 1.2).

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