La possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi costituisce un principio cardine dell'imposta, in grado di garantirne la neutralità in capo ai soggetti che esercitano, imprese arti o professioni. Tale diritto, in forza della normativa unionale, può essere esercitato nella misura in cui i suddetti beni e servizi siano impiegati ai fini di operazioni soggette al tributo (art. 168 della direttiva 2006/112/CE). In questo senso, diviene fondamentale accertare l'esistenza di un nesso diretto e immediato fra le operazioni "a monte" e quelle "a valle", prendendo in considerazione, in particolare, l'uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati, "senza che l'aumento del fatturato o del volume delle operazioni imponibili costituisca un elemento pertinente al riguardo" (Corte di giustizia causa C-696/22). In base a questi presupposti, non può essere detraibile l'IVA assolta sull'acquisto di un impianto per la produzione di energia elettrica trasferito ad una controllata che si rifornisce da fonti rinnovabili per l'alimentazione del macchinario esclusivamente dalla controllante (che aveva originariamente acquistato il cespite).
Secondo la Cassazione (Cass. 8.5.2025 n. 12227), l'incremento delle vendite da parte di quest'ultima non può rilevare per valutare la strumentalità del bene, che va rapportata esclusivamente con l'attività esercitata dall'impresa.