Con la risposta a interpello 22.9.2025 n. 251, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che la liquidazione volontaria costituisce l'ultima fase della vita di una società, che "resta pur sempre parte dell'attività di impresa"; si assiste, pertanto, ad un mutamento delle finalità delle operazioni poste in essere dal soggetto passivo, che non riguardano più la gestione corrente, ma quella liquidatoria. Ne discende la possibilità di esercitare la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, anche nell'ipotesi in cui l'attività ordinariamente esercitata fosse stata riconducibile a quelle esenti ex art. 10 del DPR 633/72. Nel presupposto che le operazioni poste in essere nella fase di liquidazione possano rientrare nel perimetro delle attività imprenditoriali non può essere negato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti effettuati nell'ambito della fase liquidatoria, laddove inerenti. Quanto, poi, al fatto che la società, prima della messa in liquidazione, esercitasse un'attività esente, l'Amministrazione finanziaria richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur se riferito alla liquidazione coatta amministrativa. La Cassazione ricorda che tale procedura comporta "la cessazione dell'attività (esente) esercitata dalla società nel periodo in cui era in bonis"; torna, pertanto, ad essere applicabile l'ordinario regime impositivo" che consente la detraibilità dell'IVA (Cass. n. 12444/2011, Cass. n. 9464/2018 e Cass. n. 3875/2025).