Secondo il co. 2-bis dell'art. 177 del TUIR, si applica il regime del conferimento di partecipazione in realizzo controllato anche "quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, né incrementa la percentuale di controllo". Affinché questo regime fiscale possa concretizzarsi, è però necessario che risultino verificate le condizioni previste dalle lett. a) e b) del co. 2-bis dell'art. 177 del TUIR, ossia che:
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dal punto di vista oggettivo, il conferimento riguardi partecipazioni "qualificate";
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dal punto di vista soggettivo, la società conferitaria sia partecipata esclusivamente dal conferente, o al più, se il conferente è una persona fisica, dal conferente e da suoi familiari. La disciplina del regime di "realizzo controllato" dei conferimenti di partecipazioni "qualificate" è poi completata dal disposto dei successivi co. 2-ter e 2-quater dell'art. 177 del TUIR, ai sensi dei quali, rispettivamente, viene previsto che:
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per i conferimenti di partecipazioni detenute in holding, le percentuali di "qualificazione" del 2-20% o 5%-25% "devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. anch'esse" società holding (co. 2-ter);
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il termine del c.d. "holding period" ai fini della pex (art. 87 co. 1 lett. a) del TUIR), "è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite" (co. 2- quater).