In caso di irrogazione delle sanzioni per la detrazione dell'IVA su operazioni inesistenti in reverse charge, l'Agenzia delle Entrate, a prescindere dal fatto che, unitamente alla sanzione, sia stata anche recuperata la detrazione dell'IVA, può beneficiare del "maggior termine" previsto per l'accertamento anche ai fini della notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni. Il maggior termine per l'accertamento può essere anche quello raddoppiato per violazioni penali come precisato dalla Cass. 8.8.2025 n. 22903.