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Cessione di crediti pecuniari - Imponibilità

Pubblicato il 27 settembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Quando un soggetto non imprenditore acquista un mutuo ad un valore inferiore a quello nominale, in caso di successivo incasso del valore nominale del finanziamento deve assoggettare a imposizione tale provento, in quanto reddito diverso ex art. 67 co. 1 lett. c-quinquies) del TUIR. I finanziamenti erogati a una società si qualificano come crediti pecuniari e il realizzo di una plusvalenza mediante rimborso di un credito pecuniario rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. c-quinquies) del TUIR. I redditi così realizzati sono assoggettati a imposizione attraverso imposta sostitutiva del 26%. Invece, l'eventuale minusvalenza realizzata non risulterebbe deducibile, in quanto l'art. 68 del TUIR, in relazione alle plusvalenze conseguite ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-quinquies), attribuisce rilevanza ai soli elementi positivi di reddito.

Prossime scadenze

Calendario
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Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di febbraio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte...

Scadenza del 31 marzo 2026
Enti non commerciali variazione dati mod. eas

Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2025, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati,...

Scadenza del 31 marzo 2026
Bonus pubblicità 2026

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / ...

Scadenza del 31 marzo 2026
Enasarco Versamento Firr

 Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2025.