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Cessione di crediti pecuniari - Imponibilità

Pubblicato il 27 settembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Quando un soggetto non imprenditore acquista un mutuo ad un valore inferiore a quello nominale, in caso di successivo incasso del valore nominale del finanziamento deve assoggettare a imposizione tale provento, in quanto reddito diverso ex art. 67 co. 1 lett. c-quinquies) del TUIR. I finanziamenti erogati a una società si qualificano come crediti pecuniari e il realizzo di una plusvalenza mediante rimborso di un credito pecuniario rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. c-quinquies) del TUIR. I redditi così realizzati sono assoggettati a imposizione attraverso imposta sostitutiva del 26%. Invece, l'eventuale minusvalenza realizzata non risulterebbe deducibile, in quanto l'art. 68 del TUIR, in relazione alle plusvalenze conseguite ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-quinquies), attribuisce rilevanza ai soli elementi positivi di reddito.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 febbraio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti  “speciali” e versamento d...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’...