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Cessione di crediti pecuniari - Imponibilità

Pubblicato il 27 settembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Quando un soggetto non imprenditore acquista un mutuo ad un valore inferiore a quello nominale, in caso di successivo incasso del valore nominale del finanziamento deve assoggettare a imposizione tale provento, in quanto reddito diverso ex art. 67 co. 1 lett. c-quinquies) del TUIR. I finanziamenti erogati a una società si qualificano come crediti pecuniari e il realizzo di una plusvalenza mediante rimborso di un credito pecuniario rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. c-quinquies) del TUIR. I redditi così realizzati sono assoggettati a imposizione attraverso imposta sostitutiva del 26%. Invece, l'eventuale minusvalenza realizzata non risulterebbe deducibile, in quanto l'art. 68 del TUIR, in relazione alle plusvalenze conseguite ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-quinquies), attribuisce rilevanza ai soli elementi positivi di reddito.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).