Quando un soggetto non imprenditore acquista un mutuo ad un valore inferiore a quello nominale, in caso di successivo incasso del valore nominale del finanziamento deve assoggettare a imposizione tale provento, in quanto reddito diverso ex art. 67 co. 1 lett. c-quinquies) del TUIR. I finanziamenti erogati a una società si qualificano come crediti pecuniari e il realizzo di una plusvalenza mediante rimborso di un credito pecuniario rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. c-quinquies) del TUIR. I redditi così realizzati sono assoggettati a imposizione attraverso imposta sostitutiva del 26%. Invece, l'eventuale minusvalenza realizzata non risulterebbe deducibile, in quanto l'art. 68 del TUIR, in relazione alle plusvalenze conseguite ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-quinquies), attribuisce rilevanza ai soli elementi positivi di reddito.