Il DM 7.8.2025 ha definito la disciplina relativa all'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (c.d. Conto termico 3.0).
L'incentivo può essere richiesto al GSE da pubbliche amministrazioni e privati. Di regola, l'ammontare dell'incentivo non può eccedere il 65% delle spese sostenute (art. 11 co. 1 del DM 7.8.2025).
In deroga a tale limite, l'incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su:
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edifici di Comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
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edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale (così l'art. 11 co. 2 del DM 7.8.2025).
Ai sensi degli artt. 6 e 9 del DM 7.8.2025, le spese ammissibili sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, nonché per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica.
Le spese ammissibili non possono comunque essere considerate oltre i "limiti per unità di potenza e unità di superficie" (definiti per ciascuna tipologia di intervento dall'allegato 2 del DM 7.8.2025) e i livelli massimi di incentivo spettante.