Ai sensi dell'art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020, la proroga al 2026 del superbonus di cui all'art. 119 del DL34/2020 e della sua fruibilità mediante le opzioni di sconto in fattura e cessione a terzi di cui all'art. 121del DL 34/2020 opera limitatamente agli "interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza […] esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2,comma 3-ter.1 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11".
I casi disciplinati dall'art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023 sono quelli che si riferiscono a interventi per i quali le istanze di contributo siano state presentate successivamente al 30.3.2024, a condizione che rientrino nel "contingente" di 400 milioni di euro, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il6.4.2009, monitorato dalla struttura commissariale per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.8.2016