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Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (c.d. conto termico 3.0) - novità del dm 7.8.2025 – misura degli incentivi

Pubblicato il 02 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Gli incentivi riconosciuti con il Conto termico 3.0 ex DM 7.8.2025 riguardano anzitutto interventi individuati su base oggettiva, quali:
  • interventi di incremento dell'efficienza energetica, come quelli di isolamento delle superfici opache, sostituzione di finestre comprensive di infissi, installazione di schermature solari, sostituzione di sistemi per l'illuminazione, installazione di sistemi di building automation;
  • installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (purché effettuati congiuntamente alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente con uno dotato di pompe di calore elettriche).
Gli incentivi del Conto termico 3.0 spettano inoltre per la trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero".
La percentuale dell'incentivo è pari:
  • al 65% delle spese ammissibili, per gli interventi di trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero";
  • al 40% delle spese ammissibili, per tutti gli altri interventi (ma, in presenza di determinati requisiti, per gli interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio la misura sale al 50% o al 55%).
In ogni caso, la misura dell'incentivo è pari al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su:
  • edifici di Comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
  • edifici pubblici adibiti a uso scolastico ed edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale (così l'art. 11 co. 2 del DM 7.8.2025).

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