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Detrazioni "edilizie" - decesso del contribuente - trasferimento della detrazione agli eredi - detenzione materiale e diretta dell’immobile (principio di diritto agenzia delle entrate 2.10.2025 n. 7)

Pubblicato il 03 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 16-bis co. 8 del TUIR, con riguardo alla detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, al c.d. "bonus verde" (di cui all'art. 1 co. da 12 a 15 della L. 205/2017) ed al superbonus (di cui all'art. 119 del DL34/2020), e l'art. 9 del DM 6.8.2020 "Requisiti" n. 159844, con riguardo all'ecobonus per interventi di riqualificazione energetica, stabiliscono che in "caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene".
Al riguardo, il principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate 7/2025 ha precisato che:
  • nel caso in cui al momento di apertura della successione nessun erede detenga materialmente e direttamente l'immobile (ad esempio perché l'unità immobiliare è concessa in comodato o in locazione a soggetti terzi), la rata di detrazione di competenza dell'anno del decesso non potrà essere detratta;
  • tuttavia, se nel corso degli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell'immobile (ad esempio perché termina il contratto di comodato o di locazione), gli eredi potranno detrarre le eventuali rate annuali di detrazione residue.
Non è quindi necessario che l'erede abbia la detenzione materiale e diretta dell'immobile al momento di apertura della successione.
La condizione della detenzione materiale e diretta dell'immobile da parte dell'erede, inoltre:
  • deve essere verificata anno per anno;
  • deve sussistere ininterrottamente per l'intero anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e per l'intero immobile.

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