Con la risoluzione 3.10.2025 n. 50, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che non può essere dato luogo alla restituzione dell'IVA ex art. 30-ter del DPR 633/72, qualora, a seguito di accertamento, il rapporto contrattuale fra le parti venga riclassificato in ragione dell'invalidità del titolo giuridico da cui scaturiscono le prestazioni; è il caso, ad esempio, in cui un contratto di appalto di servizi sia stato riqualificato in contratto di somministrazione di lavoro. L'art. 30-ter co. 3 non ammette, infatti, il rimborso dell'imposta laddove l'operazione sia stata posta in essere in un contesto fraudolento.
Come già rilevato in passato dall'Agenzia (si veda, tra le altre, la risposta a interpello 11.3.2024 n. 66), la disposizione, nel rispetto della neutralità dell'IVA, garantisce al cedente o al prestatore di vedersi rimborsata l'imposta inizialmente versata all'Erario.
È tuttavia necessario, per espressa previsione dell'art. 30-ter co. 2 del DPR 633/7, che il suddetto cedente/prestatore abbia preliminarmente restituito l'imposta indebita al cessionario/committente (che, a sua volta, la deve versare all'Erario se aveva beneficiato della detrazione).
Tuttavia, come sottolineato, il rimborso dell'imposta è, però, escluso laddove "il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale" (art. 30-ter co. 3 del DPR 633/72).