L'art. 10 co. 4 del D.lgs. 192/2024 stabilisce che, ai fini del riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che si determinano in sede di cambiamento di principi contabili, trovano, comunque applicazione le disposizioni previste dall'art. 4 del DM 8.6.2011 in riferimento alla riclassificazione degli strumenti finanziari, che assume, quindi, rilevanza fiscale (in quanto si considera realizzativa) in deroga al regime di neutralità fiscale.
Per i differenziali quantitativi su strumenti finanziari per i quali muta il regime fiscale è, quindi, prevista la regola del "realizzo giuridico", con conseguente rilevanza (anche in regime PEX, sussistendone i requisiti) delle plus/minusvalenze iscritte.
Diversamente, nei casi in cui al differenziale non si applica il realizzo giuridico, le vigenti disposizioni consentono di applicare il regime del riallineamento sui maggiori/minori valori emersi.
L'Autore evidenzia che, nell'ipotesi di una partecipazione PEX immobilizzata per la quale in sede di FTA emerga, al fair value, un minor valore contabile (rispetto all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto) e tale minor valore sia computato nell'imponibile da assoggettare ad aliquota ordinaria con riallineamento secondo il metodo del saldo globale, sembra prodursi un effetto apparentemente asistematico, in quanto, in caso di realizzo (anche virtuale), tale minusvalenza risulterebbe indeducibile.