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Trasporto transfrontaliero di denaro contante

Pubblicato il 07 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di cassazione, nella sentenza 3.10.2025 n. 26710, ha stabilito che l'obbligo di dichiarare il trasporto al seguito di denaro contante, in entrata o in uscita dall'Italia, è assolto solo se al momento del passaggio della frontiera si sia già in possesso del documento scritto richiesto dall'art. 3 del DLgs.195/2008.
La "ratio" della norma esclude la possibilità di interpretarla nel senso che l'obbligo dichiarativo potrebbe essere assolto attraverso la compilazione del modulo direttamente presso lo sportello dell'ufficio di confine o presso un ufficio limitrofo.
Così ragionando, infatti, ove l'interessato venga colto, tra la frontiera e l'ufficio limitrofo, sprovvisto del documento, non potrebbe mai essere sanzionato, potendo far valere la propria intenzione di ottemperare una volta giunto presso l'ufficio. E lo stesso esito si avrebbe se il controllo dovesse essere eseguito proprio alla frontiera, potendo l'interessato comunque rappresentare la sua intenzione di eseguire l'adempimento presso l'ufficio di confine (o presso quello adiacente).
Si concretizzerebbe, così, il forte rischio di lasciare inadempiuto l'obbligo dichiarativo, potendo l'interessato manifestare alla frontiera l'intenzione di produrre la dichiarazione e poi non dare seguito alle sue intenzioni, approfittando della mancanza di controlli nel tragitto successivo alla frontiera.

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