Le c.d. "aree urbane" identificano degli immobili censiti al Catasto con la categoria F/1, privi di rendita catastale.
Si tratta di aree scoperte in contesti urbani (ad esempio, cortili o parcheggi scoperti) che svolgono una funzione accessoria o strumentale rispetto ad un'unità immobiliare principale.
Con la sentenza 3.10.2025 n. 26673, la Corte di cassazione ha affermato che, in materia di IMU, le aree urbane sono da considerare come "aree fabbricabili", se tale edificabilità è prevista dallo strumento urbanistico generale del Comune.
Pertanto, in quanto qualificata come "edificabile", l'IMU sull'area urbana va determinata in base al valore venale in comune commercio ex art. 1 co. 746 della L. 160/2019 (in senso analogo il previgente art. 5 co. 5 del D.lgs. 504/92).
La Corte di cassazione precisa peraltro che, in forza della definizione di "fabbricato" ai fini IMU ex art. 2co. 1 lett. a) del D.lgs. 504/92 (in vigore all'epoca dei fatti in causa), non è esclusa la possibilità di qualificare l'area urbana (anche se fabbricabile) come pertinenza del fabbricato. A tal fine, però, ai sensi dell'art. 817 c.c., l'area deve risultare sottoposta ad una destinazione oggettiva e funzionale, di carattere durevole, a servizio od ornamento del fabbricato, e tale destinazione deve essere indicata nella dichiarazione IMU (o risultare già a conoscenza del Comune).
Va precisato che, a decorrere dall'1.1.2020, l'area può invece considerarsi parte integrante del fabbricato, ai fini dell'IMU, solo se ne costituisce pertinenza ai fini urbanistici e risulta accatastata unitariamente al fabbricato (art. 1 co. 741 lett. a) della L. 160/2019).