La norma di comportamento AIDC n. 232 del 9.10.2025 riguarda l'applicazione dell'art. 88 co. 4-bis del TUIR alle rinunce effettuate da soci non residenti a crediti vantati nei confronti della società partecipata, quando i crediti non sono stati acquistati da terzi, ma sono sorti originariamente in capo ai soci.
A parere dell'associazione i soci non residenti non dovrebbero rilasciare la comunicazione avente ad oggetto il valore fiscale del credito, perché le ragioni di simmetria fiscale che hanno indotto l'introduzione della regola del TUIR, secondo cui emerge una sopravvenienza attiva in capo alla società per l'eccedenza del valore nominale del credito rispetto al valore fiscale, non sussistono quando l'eventuale deduzione per svalutazione è avvenuta in un altro ordinamento.