Permangono dubbi in ordine alla possibilità di applicare l'art. 2407 co. 2 c.c. - che pone un limite alla responsabilità risarcitoria dei sindaci parametrato al compenso da essi percepito - ai giudizi in corso riferiti a condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della disposizione.
Secondo una prima tesi, la norma opererebbe retroattivamente in quanto introdurrebbe una previsione "lato sensu" procedimentale, limitandosi ad indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno (cfr. Trib. Bari 24.4.2025 e Trib. Palermo 20.6.2025)
Un secondo orientamento, che allo stato appare maggioritario nella giurisprudenza di merito, ritiene che la disposizione abbia natura sostanziale e che, quindi, non possa essere applicata retroattivamente (cfr. Trib. Venezia 11.6.2025, Trib. Roma 19.6.2025, Trib. Roma 14.8.2025 e Trib. Brescia 10.9.2025).
La questione, tuttavia, resta aperta, in quanto è attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato il Ddl. 1426/2025 che all'art. 2 mira ad introdurre un regime transitorio finalizzato ad estendere espressamente l'applicazione dei limiti risarcitori in questione anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore.