Se, anziché donare "direttamente" il bene immobile, la persona fisica lo conferisce in una società, per poi donare la partecipazione nella società conferitaria, la complessiva operazione di "scorporo e donazione":
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ai fini delle imposte sul reddito, non determina vantaggi fiscali se l'immobile prima conferito e poi "indirettamente" donato è un fabbricato posseduto dal donante da più di cinque anni, perché il conferimento dell'immobile, al pari della donazione "diretta" dell'immobile non determina, in capo alla persona fisica, plusvalenze imponibili come redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR;
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ai fini delle imposte d'atto, non determina vantaggi fiscali, perché, ipotizzando che il donatario sia un familiare del donante, il carico fiscale derivante dall'applicazione dell'imposta di registro ex DPR 131/86 e delle imposte ipotecaria e catastale ex D.lgs. 347/90 sull'atto di conferimento dell'immobile risulta tendenzialmente più oneroso di quello che deriverebbe invece dall'applicazione dell'imposta di donazione ex D.lgs. 346/90 e delle imposte ipotecaria e catastale ex D.lgs. 347/90 sull'atto di donazione "diretta" dell'immobile.
L'assenza di vantaggi fiscali rende la fattispecie irrilevante ai fini dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della L. 212/2000.
Tuttavia, in caso di immobili detenuti in regime di impresa, la donazione "diretta" degli immobili integrerebbe gli estremi della destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.