Con la ris. 13.10.2025 n. 56, preso atto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia (cfr. tra le tante, Cass. 1981/2024; 2585/2024; Cass. 717/2022) l'Agenzia delle Entrate aderisce all'orientamento giurisprudenziale consolidato e, superando la circ. 26/2011 (§ 9), afferma che in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall'art. 69 del DPR 131/86 "deve essere commisurata all'imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell'imposta, sull'ammontare del canone relativo alla prima annualità".
Per le annualità successive alla prima - specifica l'Agenzia - trova applicazione la sanzione per tardivo versamento di cui all'art. 13 del D.lgs. 471/97.
Inoltre, resta possibile per il contribuente accedere al ravvedimento operoso, in presenza dei presupposti.
In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione con cedolare secca, spiega, ancora, l'Amministrazione, resta dovuta solo l'imposta fissa prevista dall'art. 69 del DPR 131/86 (pari a 150 euro).