L'art. 86 co. 4 del TUIR prevede che le plusvalenze realizzate in regime di impresa concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, su scelta del contribuente da esercitare nella dichiarazione dei redditi (esistono tuttavia regole speciali per le società sportive professionistiche).
L'applicazione del regime di rateizzazione delle plusvalenze è subordinata alla condizione che i beni siano posseduti da almeno tre anni. In merito, la ris. Agenzia delle Entrate 17.12.2007 n. 379 ha chiarito che a tal fine è rilevante non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà ma anche quello in cui la detenzione derivi da un contratto di locazione finanziaria.
Inoltre, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.2.2020 n. 19 ha affermato che la rateizzazione è possibile anche con riguardo alla plusvalenza realizzata a seguito di cessione del marchio, ancorché esso non sia mai figurato in bilancio in quanto non è stato sostenuto alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione. In tal caso, ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo da porre a raffronto con il corrispettivo realizzato sarà zero. I medesimi principi sono stati ribaditi nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.12.2020 n. 609, con riferimento alla cessione di una member list.