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Mancanza di liquidità - Rilevanza - Nuova causa di non punibilità ex art. 13 co. 3-bis del D.lgs. 74/2000 (Cass. pen. 15.10.2025 n. 33794)

Pubblicato il 16 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di cassazione, nella sentenza 15.10.2025 n. 33794, con riguardo alla fattispecie di omesso versamento IVA (art. 10-ter del D.lgs. 74/2000), ha stabilito che la nuova causa di non punibilità di cui all'art. 13 co. 3-bis del D.lgs. 74/2000 presuppone che non si versi in un'ipotesi di mancato incasso dell'imposta, ma che ci si trovi nel caso in cui il pagamento sia intervenuto e non sia stato accantonato ai fini del versamento erariale.
Tale disposizione, in sostanza, pare recepire gli approdi giurisprudenziali sulla possibile rilevanza della crisi di liquidità prendendo in considerazione quelle interpretazioni che valorizzano il c.d. "stato di necessità", nel senso di una effettiva impossibilità di comportamento alternativo, tale, quindi, da escludere il dolo dell'agente.
Circostanza che, nel caso di specie, è stata ritenuta non esistente dai giudici di merito, avendo essi accertato come l'imputato avesse deliberatamente scelto di onorare taluni debiti a discapito del fisco.

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Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).