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Acconto IRES - Consolidato fiscale - Soggetti obbligati e modalità di versamento in caso di interruzione del regime

Pubblicato il 16 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

In caso si verifichi l'interruzione del regime del consolidato fiscale nazionale ex art. 117 e ss. del TUIR, l'art. 124 co. 2 del TUIR stabilisce che, entro 30 giorni dal momento in cui si considera venir meno il requisito del controllo:
  • la società o ente consolidante è tenuta a integrare quanto versato a titolo di acconto, se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione;
  • ciascuna società consolidata è tenuta ad effettuare l'integrazione con riferimento ai redditi propri.
Da un lato, la controllante effettua la determinazione degli acconti dovuti sulla base di quanto desumibile dalla dichiarazione consolidata al netto del reddito della controllata che esce dalla fiscal unit e, dall'altro, quest'ultima calcola gli acconti dovuti sulla base dei propri redditi.
Si osserva anche che il co. 3 dell'art. 124 del TUIR dispone che la società o ente controllante, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di versamento dell'acconto da parte delle società controllate che escono dal consolidato, può attribuire a queste ultime, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati a titolo di acconto IRES, per quanto eccedente il proprio obbligo.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).