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Monitoraggio del ROL - Ambito di applicazione

Pubblicato il 17 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 96 del TUIR prevede la deducibilità di interessi passivi e oneri finanziari parametrata al ROL per tutti i soggetti IRES, comprese le holding industriali identificate in base all'art. 162-bis co. 3 del TUIR, ed esclusi gli intermediari finanziari, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi.
Gli interessi passivi/oneri e gli interessi attivi/proventi devono:
  • essere qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e tale qualificazione deve essere confermata dalle disposizioni fiscali;
  • derivare da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.
Gli Autori osservano che rimangono alcune perplessità sulle commissioni e spese legate a finanziamenti erogati da banche (ad esempio, arrangement fees, legal fees, commitment fees, waiver fees, commissioni di istruttoria) che possono essere immediatamente deducibili perché riferibili a prestazioni di servizi oppure soggette al ROL in quanto assimilabili agli interessi passivi.
In merito agli interessi passivi verso l'Erario, si osserva che:
  • quelli pagati per definire un accertamento in adesione o per conciliazione sono deducibili senza sottostare al meccanismo del ROL, in quanto non hanno natura finanziaria (cfr. risposte a interpello nn. 172/2024 e 541/2022 e la circ. Assonime 14/2020);
  • quelli dovuti in caso di versamento rateizzato di imposte ricadono nelle limitazioni dell'art. 96 del TUIR, poiché l'impresa decide di rateizzare il pagamento effettuando una scelta di tipo finanziario.

Prossime scadenze

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Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).