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Monitoraggio del ROL - Ambito di applicazione

Pubblicato il 17 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 96 del TUIR prevede la deducibilità di interessi passivi e oneri finanziari parametrata al ROL per tutti i soggetti IRES, comprese le holding industriali identificate in base all'art. 162-bis co. 3 del TUIR, ed esclusi gli intermediari finanziari, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi.
Gli interessi passivi/oneri e gli interessi attivi/proventi devono:
  • essere qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e tale qualificazione deve essere confermata dalle disposizioni fiscali;
  • derivare da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.
Gli Autori osservano che rimangono alcune perplessità sulle commissioni e spese legate a finanziamenti erogati da banche (ad esempio, arrangement fees, legal fees, commitment fees, waiver fees, commissioni di istruttoria) che possono essere immediatamente deducibili perché riferibili a prestazioni di servizi oppure soggette al ROL in quanto assimilabili agli interessi passivi.
In merito agli interessi passivi verso l'Erario, si osserva che:
  • quelli pagati per definire un accertamento in adesione o per conciliazione sono deducibili senza sottostare al meccanismo del ROL, in quanto non hanno natura finanziaria (cfr. risposte a interpello nn. 172/2024 e 541/2022 e la circ. Assonime 14/2020);
  • quelli dovuti in caso di versamento rateizzato di imposte ricadono nelle limitazioni dell'art. 96 del TUIR, poiché l'impresa decide di rateizzare il pagamento effettuando una scelta di tipo finanziario.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).