L'art. 96 del TUIR prevede la deducibilità di interessi passivi e oneri finanziari parametrata al ROL per tutti i soggetti IRES, comprese le holding industriali identificate in base all'art. 162-bis co. 3 del TUIR, ed esclusi gli intermediari finanziari, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi.
Gli interessi passivi/oneri e gli interessi attivi/proventi devono:
-
essere qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e tale qualificazione deve essere confermata dalle disposizioni fiscali;
-
derivare da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.
Gli Autori osservano che rimangono alcune perplessità sulle commissioni e spese legate a finanziamenti erogati da banche (ad esempio, arrangement fees, legal fees, commitment fees, waiver fees, commissioni di istruttoria) che possono essere immediatamente deducibili perché riferibili a prestazioni di servizi oppure soggette al ROL in quanto assimilabili agli interessi passivi.
In merito agli interessi passivi verso l'Erario, si osserva che:
-
quelli pagati per definire un accertamento in adesione o per conciliazione sono deducibili senza sottostare al meccanismo del ROL, in quanto non hanno natura finanziaria (cfr. risposte a interpello nn. 172/2024 e 541/2022 e la circ. Assonime 14/2020);
-
quelli dovuti in caso di versamento rateizzato di imposte ricadono nelle limitazioni dell'art. 96 del TUIR, poiché l'impresa decide di rateizzare il pagamento effettuando una scelta di tipo finanziario.