Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella ris. 56/2025, in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione o sublocazione (senza cedolare secca) se il contribuente non ha richiesto di versare l'imposta per l'intera durata contrattuale, le sanzioni sono pari:
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se la registrazione viene effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, al 45% dell'imposta di registro dovuta sulla prima annualità, con il minimo di 150 euro;
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se la registrazione viene effettuata con un ritardo maggiore di 30 giorni, al 120% dell'imposta di registro dovuta sulla prima annualità, con il minimo di 250 euro.
Su tali sanzioni può incidere, poi, il ravvedimento operoso, se ne sussistono le condizioni ed il contribuente se ne avvale.
In particolare, ad oggi, con riferimento alla registrazione del contratto, potrebbero venire in gioco le seguenti riduzioni:
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a 1/10 del minimo se la registrazione avviene con ritardo non superiore a 90 giorni ex lett. c) dell'art. 13 co. 1 del D.lgs. 472/97;
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a 1/8 del minimo se la registrazione avviene entro 1 anno dalla scadenza ex lett. b) dell'art. 13 co. 1 del D.lgs. 472/97;
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a 1/7 del minimo se la registrazione avviene oltre 1 anno dopo la scadenza ex lett. b) dell'art. 13 co. 1 del D.lgs. 472/97.