Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, ha offerto chiarimenti sulla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità). Il Ministero chiarisce che la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica. Inoltre, viene precisato che l’iscrizione alla Cassa Edile risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata. Pertanto, le imprese che svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nel cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che svolgono, in via prevalente, attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nel cantiere, ma non sono obbligate a iscriversi a una Cassa Edile/Edilcassa. Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo restando l’obbligo – da parte di tali imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.