Per i gruppi che hanno optato per la tassazione consolidata il credito per le imposte estere è determinato a livello di gruppo dalla società o ente consolidante, sulla base dei dati (imposta estera e reddito estero) comunicati dalle singole società incluse nel perimetro di consolidamento. Le norme di riferimento (art. 118 co. 1-bis del TUIR e art. 9 co. 4 del DM 1.3.2018) prevedono, in sostanza, un doppio limite per country (come per il credito su base individuale) e per company (limitazione, invece, propria del consolidato).La quota di imposta lorda è pertanto determinata, per ciascuna società, moltiplicando il reddito di fonte estera imputabile a tale società e trasferito al consolidato per il rapporto tra l'IRES lorda di gruppo e il reddito di gruppo, assunto al netto delle perdite utilizzabili (nel denominatore del rapporto trova quindi posto il reddito consolidato, e non quello prodotto in via individuale dalla singola entità).Le risultanze delle singole società sono mantenute separate anche nel momento in cui vi siano redditi e perdite prodotti nel medesimo Stato estero da parte di due o più società italiane del medesimo gruppo.