L'art. 26 dello schema di Ddl di bilancio per l'anno 2026 stabilisce che, a decorrere dall'1.7.2026, i crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 per pagare i debiti per contributi previdenziali INPS e per premi assicurativi INAIL, di cui all'art. 17 co. 2 lett. e), f) e g) del D.lgs. 241/97. Il divieto si applica anche ai crediti d'imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario. Sostituendo il co. 1 dell'art. 4-bis del DL 39/2024, l'attuale divieto applicabile alle banche, agli intermediari finanziari ed alle imprese di assicurazione per i soli crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di sconto e cessione del superbonus o di altri "bonus edilizi", ai sensi dell'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020, viene generalizzato a tutti i contribuenti che devono compensare crediti d'imposta diversi da quelli che emergono dalla liquidazione delle imposte.