Con la risposta a interpello 23.10.2025 n. 270, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano tra le spese addebitate "analiticamente in capo al committente", il cui rimborso è escluso dalla formazione del reddito di lavoro autonomo ex art. 54 co. 2 lett. b) del TUIR, quelle che sono, nel contempo:
Le spese riaddebitate devono essere comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spesa sostenuta e l'esatta riferibilità all'attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza. Tale verifica implica un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una "forma" di compenso. Poiché privi delle suddette condizioni, concorrono, quindi, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i rimborsi chilometrici che sono stati:
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concordati preventivamente con il committente;
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calcolati sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;
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commisurati ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.