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Rimborso delle spese per lo svolgimento dell’attività – esclusione da imposizione – Risposta Interpello Agenzia delle Entrate del 23.10.2025 n. 270

Pubblicato il 24 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con la risposta a interpello 23.10.2025 n. 270, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano tra le spese addebitate "analiticamente in capo al committente", il cui rimborso è escluso dalla formazione del reddito di lavoro autonomo ex art. 54 co. 2 lett. b) del TUIR, quelle che sono, nel contempo:
  • effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell'incarico professionale;
  • indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti. 
Le spese riaddebitate devono essere comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spesa sostenuta e l'esatta riferibilità all'attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza. Tale verifica implica un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una "forma" di compenso. Poiché privi delle suddette condizioni, concorrono, quindi, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i rimborsi chilometrici che sono stati:
  • concordati preventivamente con il committente;
  • calcolati sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;
  • commisurati ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).