La sentenza 29.10.2025 n. 35403 della Corte di Cassazione applica il principio di offensività della legge penale al delitto di bancarotta fraudolenta prefallimentare (art. 216 del RD 267/42, oggi confluito nell'art. 322 del D.lgs. 14/2019). In particolare, individuando tale fattispecie quale reato a pericolo concreto, richiede che il giudice penale verifichi:
-
il tempo in cui la distrazione avviene (la c.d. "zona di rischio penale", intesa quale prossimità dello stato di insolvenza);
-
la "qualità" oggettiva dell'atto di depauperamento, e cioè il suo valore economico reale e la sua concreta idoneità a porre in pericolo la garanzia che la massa dei creditori, al momento del fallimento, sarà in grado di escutere.