Notizia

Bancarotta prefallimentare – reato di pericolo concreto - zona di rischio penale – valore economico della distrazione – danno ai creditori (cass. pen. 29.10.2025 n. 35403)

Pubblicato il 30 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

La sentenza 29.10.2025 n. 35403 della Corte di Cassazione applica il principio di offensività della legge penale al delitto di bancarotta fraudolenta prefallimentare (art. 216 del RD 267/42, oggi confluito nell'art. 322 del D.lgs. 14/2019). In particolare, individuando tale fattispecie quale reato a pericolo concreto, richiede che il giudice penale verifichi:
  • il tempo in cui la distrazione avviene (la c.d. "zona di rischio penale", intesa quale prossimità dello stato di insolvenza);
  • la "qualità" oggettiva dell'atto di depauperamento, e cioè il suo valore economico reale e la sua concreta idoneità a porre in pericolo la garanzia che la massa dei creditori, al momento del fallimento, sarà in grado di escutere.