Notizia

Interesse ad agire del creditore sociale - responsabilità del socio - limiti (cass. 28.10.2025 n. 28578)

Pubblicato il 30 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 28.10.2025 n. 28578, ha precisato che:
  • in seguito dell'estinzione della società, il socio (ex socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione. 
Il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione. La mancata percezione di somme non esclude, di per sé, l'interesse ad agire del creditore sociale, perché ciò è funzionale a garantirgli il diritto inviolabile di difesa "in ogni stato e grado del procedimento" (art. 24 Cost.);- la mancata contestazione dell'interesse ad agire del creditore della società estinta non implica alcun riconoscimento di responsabilità patrimoniale da parte del socio, né tantomeno trasforma il socio di una società di capitali in un socio illimitatamente responsabile per il debito della società. Ciò in quanto il trasferimento dell'obbligazione della società ai soci si verifica sempre (per consentire la prosecuzione del processo interrotto e non pregiudicare ingiustamente il diritto di difesa del creditore) a prescindere dalla responsabilità patrimoniale dei soci per quella obbligazione. Responsabilità che sussiste solo nel caso in cui il socio abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione enei limiti di tali (eventuali) somme.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2026
Mod. 730/2026 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2026 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;in...

Scadenza del 16 novembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 novembre 2026
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a ottobre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’a...

Scadenza del 16 novembre 2026
Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / ...