Con l'ordinanza 9.10.2025 n. 27096, la Corte di cassazione ha affermato che la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre la perdita che ne deriva, senza limiti o distinzioni a seconda della circostanza che l'ha determinata. Pertanto, la valutazione positiva sulla deducibilità della perdita è fondata sulla considerazione di fatti oggettivi, che rendono ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per importo inferiore al credito originario. In tale ottica, non occorre che il creditore provi di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso (ex art. 101 co. 5 del TUIR).La pronuncia appare conforme al pressoché unanime orientamento della giurisprudenza e della prassi, dal momento che la transazione (unitamente alla rinuncia e alla prescrizione) è riconducibile tra gli eventi che comportano l'estinzione di tutti i flussi finanziari relativi al credito e, dunque, ne giustificano la cancellazione dal bilancio, con la conseguente deducibilità della perdita ex art. 101 co. 5del TUIR.