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Cessioni di fabbricati - interventi con superbonus - plusvalenza -immobile ricevuto per donazione (ris. agenzia delle entrate 30.10.2025 n.62)

Pubblicato il 31 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Nella ris. 30.10.2025 n. 62, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che quando un immobile è stato ricevuto per donazione da un soggetto (donatario) che vi ha eseguito interventi "edilizi" per i quali si è beneficiato del superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, la sua cessione nei successivi dieci anni dal termine dei lavori genera una plusvalenza ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR. L'imponibilità della plusvalenza è esclusa a priori, ai sensi della lett. b-bis) medesima quando la cessione riguarda immobili:
  • "acquisiti per successione";
  • e/o "adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo". 
L'esclusione prevista per gli immobili "acquisiti per successione" è da verificare, questa la precisazione della ris. 62/2025, in capo al soggetto che ha realizzato gli interventi superbonus (che nel caso di specie risulta essere il donatario dell'immobile).