Nella ris. 30.10.2025 n. 62, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che quando un immobile è stato ricevuto per donazione da un soggetto (donatario) che vi ha eseguito interventi "edilizi" per i quali si è beneficiato del superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, la sua cessione nei successivi dieci anni dal termine dei lavori genera una plusvalenza ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR. L'imponibilità della plusvalenza è esclusa a priori, ai sensi della lett. b-bis) medesima quando la cessione riguarda immobili:
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"acquisiti per successione";
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e/o "adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo".
L'esclusione prevista per gli immobili "acquisiti per successione" è da verificare, questa la precisazione della ris. 62/2025, in capo al soggetto che ha realizzato gli interventi superbonus (che nel caso di specie risulta essere il donatario dell'immobile).