Nella risposta a interpello 13.2.2025 n. 33, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le modalità di recupero dell'eccedenza detraibile IVA, mediante istanza di rimborso, da parte di un soggetto non residente munito di una stabile organizzazione in Italia. Nel caso di specie, il soggetto non residente effettuava forniture di beni a clienti residenti nel territorio dello Stato e acquistava detti beni da un sub fornitore italiano. L'IVA era addebitata in rivalsa da parte del subfornitore nazionale, ma al soggetto non residente veniva precluso il diritto al rimborso IVA mediante la procedura di cui all'art. 38-bis2 del DPR 633/72, essendo state effettuate operazioni imponibili nello Stato del rimborso (le cessioni a valle, soggetta ad IVA in Italia).Resta da valutare la possibilità per il soggetto non residente di presentare istanza di rimborso mediante la dichiarazione IVA della S.O. italiana, secondo le modalità stabilite per i soggetti non residenti muniti di un rappresentante fiscale in Italia o ivi identificati direttamente, in base a quanto previsto dall'art. 30 co. 2 lett. e) del DPR 633/72.