L'art. 17 del Ddl. di bilancio 2026 prevede di modificare gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 446/97, in base ai quali concorrono alla formazione della base imponibile IRAP:
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degli intermediari finanziari, il margine d'intermediazione ridotto del 50% dei dividendi;
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delle assicurazioni, i dividendi, assunti nella misura del 50%.
La suddetta modifica è finalizzata ad adeguare il contenuto della normativa interna alla sentenza della Corte di Giustizia UE 1.8.2025 cause riunite dalla C-92/24 alla C-94/24, secondo la quale l'art. 6 co. 1 lett. a) del DLgs. 446/97, che assoggetta i dividendi percepiti dagli intermediari finanziari dalle proprie figlie residenti in altri Stati membri dell'Unione a un prelievo ai fini IRAP superiore al 5%, è contrario all'art. 4della direttiva 2011/96/UE ("madre-figlia").Per effetto delle modifiche, viene quindi stabilito che i dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per essere inclusi nella disciplina della citata direttiva 2011/96/UE saranno esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare.