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Omologazione - Cram down - Ristrutturazione trasversale - Ammissibilità - Condizioni (Trib. Brindisi 7.7.2025 n. 72)

Pubblicato il 10 novembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 88 co. 4 del D.lgs. 14/2019, ai fini dell'omologazione in mancanza di adesione delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, prevede due criteri: la conversione del voto negativo in voto positivo e la sterilizzazione di tale voto dalla maggioranza.
Per poter consentire il cram down, tali criteri sono alternativi, come ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito.
Il concordato preventivo in continuità aziendale può essere omologato dal tribunale, mediante la ristrutturazione trasversale ex co. 2 dell'art. 112 del D.lgs. 14/2019, in assenza del voto favorevole da parte della maggioranza delle classi di creditori, anche con il solo voto favorevole di una classe (golden class) "interessata" (cioè una classe che sarebbe stata almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione) e non necessariamente una classe "pregiudicata" o "maltrattata" (ovvero una classe di creditori che, per effetto della proposta, è destinata a soggiacere a un trattamento deteriore rispetto a quello di cui sarebbe destinataria, laddove fosse applicata la regola della priorità assoluta su tutto il valore, sia quello di liquidazione sia quello eccedente).
In tal senso si pone anche il Tribunale di Brindisi 7.7.2025 n. 72.

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