La riscrittura dell'art. 178 del TUIR da parte del D.lgs. 192/2024 ha lasciato scoperte alcune situazioni in cui, pur se i soggetti coinvolti nel conferimento di partecipazioni sono tutti residenti nell'Unione europea, l'operazione mantiene la propria natura realizzativa, con conseguente imposizione delle plusvalenze realizzate in Italia.
Ci si riferisce, in particolare, alle operazioni in cui un soggetto di un altro Stato membro conferisce la partecipazione in una società italiana a vantaggio di una conferitaria dello stesso Stato membro della conferente (o di un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea). In tali situazioni:
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la plusvalenza, ove si riferisca (come di regola accade) a una partecipazione qualificata, è imponibile in Italia a norma dell'art. 23 co. 1 lett. f) del TUIR;
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non sempre le Convenzioni con l'altro Stato possono escludere l'imposizione italiana, prevedendola in via esclusiva nell'altro Stato (ad esempio, nei rapporti con la Francia le plusvalenze riferite a partecipazioni almeno pari al 25% sono tassate in entrambi gli Stati).