Il Trib. di Milano 24.4.2025 ha ribadito come l'onere probatorio per l'ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale possa essere assolto dall'agente per la riscossione con la sola produzione degli estratti di ruolo.
Sul tema, la Cass. SS. UU. n. 33408/2021 aveva stabilito come, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione dell'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, restasse irrilevante che l'avviso di accertamento o quello di addebito - contemplati dagli artt. 29 e 30 del D.lgs. 78/2010, conv. con L. 122/2010 - fossero stati notificati, essendo sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo.
Ai fini dell'onere della prova della pretesa tributaria, quindi, è sufficiente l'estratto di ruolo - cui risulterebbe sottesa la relativa cartella di pagamento - con indicazione di: importi, anno di riferimento e codici dei tributi, che consentono di identificare univocamente le pretese azionate (Cass. n. 32864/2024).
In ogni caso, la circostanza che, nella specie, per l'avviso di addebito e per la cartella di pagamento non fosse indicata la data della notifica, in presenza di tutti gli altri elementi identificativi degli addebiti, non avrebbe costituito una preclusione all'eventuale impugnazione da parte della curatela, anche in caso di preclusione all'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo (ante D.lgs. 110/2024).